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e l'accanimento terapeutico???
 “L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose,
straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere
legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'«accanimento terapeutico». Non
si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire” (CCC
2278).